• Trova
  • Eventi
  • Notifiche
  • Favoriti
  • Il mio account
  • Carrello

Piano transizione 5.0: come funziona

Piano Transizione 5.0 - Memodo evento
Nozioni sul fotovoltaico
Aggiornato il 22. marzo 2024
7 min. Tempo di lettura
Thomas_Taddia
Thomas Taddia

Il 26 febbraio 2024 è stato approvato il Decreto Legge denominato "Piano Transizione 5.0", che introduce una serie di iniziative per sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese mediante uno schema di crediti di imposta innovativo.

Abbiamo parlato di questa importante novità durante l’ultimo evento degli Energy Industrial Days a Firenze insieme alla società di consulenza Vendor.

Parliamo di un piano di risorse considerevole: 6,3 miliardi di € oltre ai già previsti 6,4 miliardi individuati dalla legge di bilancio per il biennio 2024-2025. Tutto questo per supportare la transizione digitale e green delle aziende.

Questa manovra è improntata su due aspetti importanti:

  1. Gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali;
  2. Lo sviluppo delle competenze della forza lavoro.

Dalla nota pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si legge: "Alle aziende verrà concesso un credito d'imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell'impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione."

A chi si rivolge il Piano Transizione 5.0?

Il Piano Transizione 5.0 si rivolge a tutte le imprese residenti e alle organizzazioni stabili nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Si tratta di figure che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. A queste è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

Investimenti in beni materiali e immateriali

La manovra agevola gli investimenti in beni materiali e immateriali. La condizione necessaria è che si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva pari almeno al 3 % (o al 5 % se calcolata sul processo interessato dall'investimento).

Sono ammessi anche nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (e le spese per la formazione del personale dipendente volte ad acquisire e consolidare competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi).

I beni strumentali materiali

La normativa richiama inoltre come beni strumentali un elenco corposo di investimenti facendo riferimento agli allegati A e B della L. 232/2016. Per farti qualche esempio: come beni strumentali materiali cita sia macchine utensili che per il confezionamento e l’imballaggio o ancora software di progettazione e che supportano l’organizzazione dei processi.

La condizione evidenziata è che "tramite gli stessi (beni strumentali), si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 % o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 %“ come specificato anche sopra.

I beni strumentali materiali

Per quanto riguarda invece gli investimenti elencati nell’Allegato B, la normativa include anche tutti i software, i sistemi, le piattaforme o le smart app degli impianti che:

  • Garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi di energia così come dell’energia autoprodotta e autoconsumata;
  • Introducono dei meccanismi di efficienza energetica, mediante la raccolta ed elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo.

Oltre a ciò, sono compresi anche tutti i software acquistati insieme a quelli sopra citati per la gestione dell’impresa.

E per gli investimenti in fotovoltaico?

Al comma 5 del bando, viene chiarito anche questo punto che citiamo testualmente:

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

  • Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Questo ultimo articolo non è altro che il Decreto Energia pubblicato lo scorso dicembre, dove puoi trovare le caratteristiche individuate per i moduli europei che consentono l'accesso al bando.

  • Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 %  e 140 % del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

Come è riconosciuto il credito di imposta?

  • 35 % per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di €;
  • 15 % del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di €;
  • 5 % del costo per la quota compresa tra 10 e 50 milioni di €.

Inoltre, la misura del credito di imposta aumenta se la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento aumenta.

In che modo è possibile fruirne?

Le modalità di fruizione prevedono la compensazione del credito spettante presentando il modello F24 in un'unica rata. L'eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

Come beneficiare di questa misura?

Le imprese devono presentare telematicamente la documentazione al GSE (che mette a disposizione un modello standardizzato). Oltre alla documentazione, l’azienda deve presentare la descrizione del progetto di investimento insieme al costo. Successivamente, la documentazione viene trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo le modalità previste dal comma 10.

Secondo il comma 11 del decreto, il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni che sono rilasciate da un valutatore esterno ed indipendente, il quale attesta:

  1. La riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  2. La realizzazione effettiva degli investimenti in base a quanto previsto dalla certificazione.

Ci sono altre indicazioni?

Sì, è previsto anche che ai fini di controlli i soggetti che si avvalgono del credito di imposta, devono conservare la documentazione in grado di dimostrare "l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili” (vedi il comma 15).

A seguire, il GSE effettua dei controlli per verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti indispensabili per poter fruire del beneficio.

Conclusioni

Gli step successivi prevedono anzitutto di adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le modalità attuative riguardanti altri aspetti, tra cui citiamo:

  • Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e l’ulteriore documentazione necessaria per dimostrare il diritto a beneficiare di questa misura;
  • I criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
  • Le procedure per fruire del credito di imposta e altri aspetti, per esempio legati al monitoraggio.

Precisiamo che il decreto non è la versione finale: attendiamo il decreto-legge attuativo che chiarirà alcuni punti ancora incerti, elencati all’art. 38 comma 17. Stay tuned!

Potrebbe interessarti anche
Attendere, le notifiche sono in fase di caricamento...
Notifiche
    Si è verificato un errore imprevisto durante il caricamento delle notifiche.
    Cookies @ Memodo, per rendere la vostra visita a Memodo particolarmente piacevole.

    Ulteriori informazioni