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Vincoli paesaggistici e fotovoltaico: amici o nemici?

Vincoli paesaggistici e fotovoltaico - 1200x800 - Memodo Italia
Nozioni sul fotovoltaico
Aggiornato il 11 ottobre 2024
9 min. Tempo di lettura
Francesca_Pennisi
Francesca Pennisi

A volte vincoli paesaggistici e fotovoltaico possono entrare in conflitto. Infatti, i primi sono pensati per proteggere l’estetica e l’integrità dei paesaggi naturali e storici. 

Di contro, i pannelli fotovoltaici consentono di migliorare la resa energetica e di ridurre le emissioni di carbonio dovute all’impiego di fonti di energia non rinnovabile, sebbene possano alterare l’estetica di un paesaggio. È possibile arrivare a un compromesso tra i due?

Cosa sono i vincoli paesaggistici?

Vincoli paesaggistici cosa sono? Avrai probabilmente già sentito parlarne. I vincoli paesaggistici subentrano ad esempio quando devi scegliere il colore dell’intonaco o degli scuri della facciata di casa o ancora, quando vuoi realizzare interventi di diversa entità agli edifici. Ma non solo, partiamo dal principio.

Un vincolo paesaggistico è una restrizione prevista dalla legislazione italiana, che punta a proteggere determinate aree di interesse paesaggistico da tutti quegli interventi edilizi che possano comprometterne il valore estetico e ambientale. 

Questo implica che per eseguire determinati lavori su aree vincolate occorre un’autorizzazione ad hoc.

Normativa sui vincoli paesaggistici

Dobbiamo menzionare due normative storiche:

  • Legge Galasso (L. 431/1985): è la legge che ha introdotto diverse misure per salvaguardare i beni paesaggistici e ambientali che comprendono proprietà e aree connotate da particolare valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.

  • Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004): questo decreto ha segnato un passo importante, stabilendo che l’autorizzazione dovesse essere sancita dalla singola Regione con l’onere di rilasciare il documento sulla base del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Ambientali.

Cosa si intende per vincoli paesaggistici ambientali?

I vincoli paesaggistici si suddividono in diverse categorie, ognuna di queste è soggetta a una tutela particolare. Cosa implica il vincolo ambientale? Impone delle restrizioni sulla possibilità di modificare determinati luoghi, oltre a limitazioni a coloro che ne sono proprietari, possessori o detentori.

A individuare gli immobili e le aree di interesse pubblico rilevante è proprio l’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo articolo si concentra sugli alberi monumentali, sulle ville e giardini e in generale sulle bellezze panoramiche e sui complessi meritevoli di tutela. 

L'art. 142 dello stesso Codice, invece, identifica nello specifico alcune zone soggette a vincolo paesaggistico, che sono tutelate per legge e comprendono tra le altre:

  • territori costieri;

  • territori marini e lacustri;

  • fiumi e corsi d'acqua;

  • parchi e riserve naturali;

  • territori boschivi;

  • rilievi alpini e appenninici;

  • vulcani;

  • zone di interesse archeologico;

  • ghiacciai e circhi glaciali.

Come verificare se ci sono dei vincoli paesaggistici?

Questo step è inevitabile ogni volta che si avvia un nuovo progetto architettonico e edilizio. Ignorare l’esistenza di questi vincoli può infatti portare a seri problemi legali. Come procedere?

  • consulta il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e il Piano di Assetto del Territorio (PAT). In questo modo potrai identificare le aree che sono soggette a vincoli paesaggistici e le relative restrizioni, nonché le autorizzazioni necessarie;

  • contatta la Soprintendenza competente: così facendo potrai accedere a informazioni più dettagliate in base alla Regione di interesse;

  • fai delle ricerche online attraverso le banche dati disponibili o le mappe interattive di Comuni e Regioni;

  • utilizza i software di relazione paesaggistica per ottenere rapidamente e in modo affidabile la documentazione necessaria, conformemente al decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o al decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

  • affidati a un esperto nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica per assicurarti che l’analisi sia sufficientemente accurata e che rispecchi le normative locali e nazionali sui vincoli paesaggistici.

Come posso richiedere l’autorizzazione?

Ogni progetto relativo a una nuova opera deve essere sottoposto alla Regione o all’Ente locale competente per ottenere l’autorizzazione preventiva, che dovrà comprendere:

  • una descrizione dello stato attuale del bene;

  • gli elementi di valore paesaggistico;

  • gli impatti proposti sul paesaggio e

  • gli elementi di mitigazione necessari. 

“L’amministrazione competente verifica la conformità alle prescrizioni paesaggistiche, la compatibilità rispetto ai valori vincolati, la congruità con i criteri di gestione e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. Una volta accertata la compatibilità, l'amministrazione trasmette la proposta di autorizzazione alla Soprintendenza entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza.”

Il DPR n. 31/2017 ha semplificato notevolmente la procedura per richiedere l’autorizzazione alle autorità competenti nella realizzazione di costruzioni o di modifiche delle aree vincolate. Ad oggi ci sono tre procedimenti, in base al tipo di intervento e alla costruzione che si vuole avviare:

  • intervento libero: si tratta di interventi che non modificano la struttura del territorio o dell'immobile, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica, ma solo, se previsto, il titolo edilizio;

  • autorizzazione semplificata: per tutti gli interventi di lieve entità (ad esempio l'adattamento sismico o l'ottimizzazione energetica che comporta mutazioni strutturali minime);

  • autorizzazione ordinaria: per i lavori e le opere di maggiore importanza che richiedono una valutazione più minuziosa.

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Quanto dura un vincolo paesaggistico?

L’autorità competente prenderà le misure dovute entro un periodo di 20 giorni dalla ricezione della valutazione del soprintendente. L’autorizzazione paesaggistica è attiva fin da subito e dura 5 anni. Quando il termine arriva a scadenza occorre ottenere una nuova approvazione.

Fotovoltaico e vincoli paesaggistici

La realizzazione di un impianto fotovoltaico rientra tra gli interventi di edilizia libera ed è disciplinato dal:

  • DPR 380/2021;
  • DM 2 aprile 2018.

In genere non è obbligatorio richiedere un permesso per l’installazione, a meno che non si tratti di aree vincolate dai vincoli paesaggistici. Nel 2022, è stato introdotto un Decreto Legge (c.d. decreto Energia), il quale ha introdotto la liberalizzazione per l’installazione di impianti fv fino a 200 Kw proprio per agevolare la transizione verso le fonti di energia più pulite.

Molte restrizioni sono state eliminate con alcune recenti normative e permangono solo nel caso di vincoli di Belle Arti. In particolare:

  • Si possono installare impianti fv in edilizia libera compresi i centri storici, purché non si tratti di zone soggette a vincolo. Si tratta di un provvedimento valido per gli interventi di “modifica, connessione e potenziamento dell’impianto” e vale solo per il montaggio di moduli su tetto. Non quindi sugli impianti a terra.
  • Per quanto riguarda invece le installazioni di fotovoltaico sugli immobili vincolati, sono necessarie le autorizzazioni comunali.

La sentenza n. 73/2024

Lo scorso 3 gennaio 2024 il TAR Campania ha definito che “è possibile procedere con l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici posti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, basta che non modifichino l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante”.

Con questa sentenza il TAR ha annullato il rigetto di un’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di otto pannelli fotovoltaici nel pertinenziale di un immobile che faceva parte di un'area soggetta a un vincolo paesaggistico, segnando un cambio di passo importante sul tema, in quanto fino a questo momento si riteneva che i pannelli potessero compromettere le località protette e che fossero elementi di disturbo visivo.

Ancora, la sentenza ha stabilito che la compatibilità dell’impianto dovesse essere esaminata, tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai parte normale del paesaggio e che “le motivazioni di un eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo della sua dimensione estetica.”

Il TAR ha concluso la pronuncia con un principio importante: “La produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.”

In breve

  • In Italia, la realizzazione di impianti fotovoltaici convive con i cosiddetti vincoli paesaggistici, restrizioni previste dalla legislazione italiana, che puntano a preservare aree di interesse paesaggistico da interventi edilizi che possano alterare il valore estetico e ambientale;

  • La verifica dei vincoli è fondamentale e va eseguita prima di procedere con un intervento secondo le disposizioni dettate dalla Regione o dal Comune.

  • Il percorso normativo in materia di vincoli paesaggistici è piuttosto articolato e complesso: l’ultima disposizione che ha segnato un cambio di passo importante è la sentenza del TAR Campania, che ha annullato il rigetto di un’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di otto pannelli fotovoltaici nel pertinenziale di un immobile che faceva parte di un'area soggetta a un vincolo paesaggistico.

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