Iperammortamento: cosa è, come funziona e le ultime novità del 2026
Un altro termine ormai sulla bocca di tutti è “iperammortamento”: si tratta infatti di una dicitura chiave per quelle aziende che vogliono investire in tecnologia, digitalizzazione e sostenibilità (alcuni dei punti strategici del PNRR).
Che cos’è e come funziona l’iperammortamento esattamente? Cercheremo di spiegartelo in modo semplice in questo articolo, introducendo anche le principali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2026, che riguarderà gli investimenti realizzati a partire dal 2026 in poi.
Cos’è l’iperammortamento
L’iperammortamento è un incentivo fiscale che consente alle imprese di ottenere benefici fiscali maggiori quando acquistano beni strumentali come macchinari, impianti, software o altri beni necessari alla produzione.
Il costo di acquisto di un bene ammortizzabile viene “maggiorato” ai fini fiscali, cioè considerato più alto di quanto effettivamente speso: in questo modo l’azienda può recuperare un valore maggiore attraverso quote di ammortamento più elevate nei bilanci e nel calcolo delle imposte.
Ad esempio, se un’impresa acquista un macchinario, grazie all’iperammortamento potrà dedurre dalle tasse una quota di costo superiore rispetto a quella reale, riducendo il reddito imponibile nel tempo e quindi l’imposta da pagare.
A differenza del credito di imposta, dove l’azienda vede un rimborso immediato, l’iperammortamento consente di ridurre l’utile su cui si paga l’IRES (l’imposta sul reddito delle società) nel corso degli anni.
Perché si chiama così?
Il termine deriva dal fatto che il bene acquistato viene ammortizzato – ovvero dedotto – non solo per il suo costo reale ma per un importo maggiorato deciso per legge.
Questi incentivi venivano introdotti per spingere gli investimenti in innovazione tecnologica e in macchinari 4.0.
Perché se ne parla ora?
L’iperammortamento è tornato con la nuova Legge di Bilancio 2026, pubblicata sulla G.U. il 30.12.2025, legge n. 199/2025. Quest’ultima ha introdotto un nuovo regime di maggiorazioni fiscali per gli investimenti effettuati tra il 01.01.2026 e il 30.09.2028 o in alcune condizioni entro certe date.
L’obiettivo di una misura come questa è quindi quello di sostenere la modernizzazione delle imprese italiane, favorendo l’acquisto di beni strumentali all’avanguardia, di tecnologie digitali e soprattutto sistemi per autoprodurre energia come gli impianti fotovoltaici. Tutto questo nell’ottica di spostarsi sempre più verso modelli di produzione sostenibili e più efficienti.
Come funziona l’iperammortamento?
Maggiorazione del costo
Ipotizziamo che un’impresa acquisti un bene riconoscibile, come un impianto fotovoltaico. In questo caso, il costo considerato ai fini fiscali non sarà solo quello realmente sostenuto, ma potrà essere superiore in percentuale a seconda del valore dell’investimento.
Qui, le maggiorazioni fiscali previste sono differenziate in base alla fascia di investimento:
- 180 % per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100 % per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 50 % per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro
Tornando al nostro esempio, se l’azienda acquista un impianto del valore di 1 milione di euro, ai fini della deduzione fiscale il suo costo sarà considerato 1,8 milione di euro. Di conseguenza, potrà inserire nel bilancio delle quote di ammortamento annuali superiori rispetto a quelle che deriverebbero dal costo effettivo.
Quali sono i beni agevolabili?
- Beni strumentali materiali e immateriali legati alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa (analoghi ai beni 4.0 e 5.0);
- Impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, come moduli fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico.
Attenzione: non tutti i beni accedono naturalmente all’incentivo, ma occorre che siano soddisfatti alcuni requisiti, come essere nuovi, prodotti nell’UE o nello Spazio Economico Europeo ed essere, in certi casi, interconnessi con il sistema produttivo dell’aziendal.
Periodo di validità e scadenze
Gli investimenti ammessi sono quelli effettuati tra il 01.01.2026 e il 30.09.2028. Qui è importantissimo distinguere tra:
- data dell’ordine e dell’acconto
- data dell’effettivo investimento prevista ai fini fiscali: ai fini dell’iperammortamento conta quando l’investimento è stato realizzato e non solo quando è stato ordinato o pagato in parte.
Chi può beneficiare dell’iperammortamento
Le imprese e i titolari di reddito d’impresa residenti in Italia che realizzano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nel territorio nazionale.
Sono esclusi: imprese in liquidazione, aziende coinvolte in procedimenti concorsuali o in stato di insolvenza, o quelle che non rispettano determinate condizioni di sicurezza sul lavoro e obblighi contributivi.
Cosa cambia dal reddito di imposta?
- Credito di imposta transizione 4.0 e 5.0: il credito fiscale è immediato e poteva essere usato in compensazione alle imposte dovute, anche in assenza di reddito;
- Iperammortamento: consente una maggiore deduzione delle quote di ammortamento e non si tratta di un beneficio immediato, ma che riduce in modo progressivo il reddito imponibile.
Iperammortamento e fotovoltaico
L’iperammortamento si applica anche agli impianti di energia rinnovabile e alle soluzioni fotovoltaiche per l’autoproduzione di energia. Questo implica che l’impresa che installa un impianto FV potrà beneficiare della maggiorazione fiscale prevista per questi investimenti con un ritorno economico sull’investimento stesso.
Accesso e procedure
Per usufruire dell’iperammortamento è prevista la trasmissione di comunicazioni e certificazioni telematiche tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, con modelli standardizzati per attestare la spettanza dell’agevolazione.
Cosa rientra e cosa no secondo la legge di bilancio
Innanzitutto, citiamo testualmente la legge:
La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Cosa ne deduciamo? La legge distingue due fattispecie:
- Beni 4.0 materiali e immateriali nuovi, citati negli allegati IV e V della stessa legge e che sono interconnessi al sistema aziendale. Qui il fotovoltaico non viene citato.
- Autoproduzione e autoconsumo di energia, il punto che ci interessa, dove il legislatore afferma che:
- Sono inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotti che vengono classificati da un'altra norma ovvero il D.Lgs. 199/2021, senza citare alcun requisito geografico.
- Sono agevolabili solo i moduli fotovoltaici con determinati requisiti contenuti nel D.L. 181/2023 convertito nella L. 11/2024.
Quindi, il vincolo Made in EU si applica sostanzialmente solo ai moduli fotovoltaici e non anche agli accumuli.
È un incentivo fiscale che consente alle imprese di aumentare “artificialmente” il costo di un bene acquistato ai fini della deduzione fiscale. Sostanzialmente, si ammortizza un valore maggiore rispetto all’effettivo sostenuto, riducendo così l’imponibile fiscale negli anni successivi.
Le imprese titolari di reddito d’impresa residenti in Italia e che investono in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive italiane.
Si applica agli investimenti effettuati dal 01.01.2026 al 30.09.2028
Invece di dedurre fiscalmente il costo reale (es: 100 mila euro), l’impresa può dedurne una quota maggiore (es. 180 mila euro ai fini delle quote di ammortamento), riducendo l’utile su cui calcolare l’IRES e quindi l’imposta.
È possibile il cumulo con altri incentivi nazionali o europei solo se non si sovrappongono sulle stesse quote di costo del bene; non è possibile ricevere doppio finanziamento sul medesimo costo agevolato.
È richiesta una comunicazione telematica al GSE con certi dati standardizzati. Seguiranno linee guida e modelli ufficiali tramite decreto attuativo.
Conclusione
L’iperammortamento è uno degli incentivi fiscali più recenti introdotti anche nella Legge di Bilancio 2026. Si tratta di un’agevolazione che permette di maggiorare il costo dei beni ammortizzabili, consentendo all’impresa di recuperare un valore più elevato attraverso le quote di ammortamento, con effetti positivi sul carico fiscale.
In questo articolo abbiamo approfondito come funziona, i beni agevolabili, scadenze e altre informazioni operative.








































